Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 1992-05-18 - Oggetto: Nuovo codice della strada
Patente a punti
Dal 30 giugno 2003 è stata introdotta la patente a punti. Tutti i titolari di patente hanno ricevuto un "bonus" virtuale di 20 punti che saranno sottratti, commettendo alcuni tipi di infrazione al codice stradale. La quantità di punti che saranno decurtati è proporzionata a seconda della gravità dell'infrazione commessa. Per recuperare i punti persi si può partecipare a dei corsi di educazione stradale con frequenza obbligatoria.
Il codice della strada prevede anche la possibilità di guadagnare qualche punto per buona condotta. Chi ha 20 punti e non subisce sottrazioni per due anni consecutivi, può averne due per ogni biennio, fino a raggiungere un massimo di 30 punti sulla patente.
1 punti - Violazioni che comportano la perdita di 1 punto
- art. 152, comma 3°
Non far uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è prescritto - art. 153, comma 11°
Uso improprio dei fari - art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° lett. a)
Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o al 10% per veicoli fino a 10 t. - art. 169, comma 10°
Non avere ampia libertà di mavimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animale e oggetti - art. 170, comma 6°
Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote - art. 174, comma 7°
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo - art. 178, comma 4°
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
2 punti - Violazioni che comportano la perdita di 2 punti
- art. 142, comma 8°
Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e non superiore a 40 km/h - art. 146, comma 2°
Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata - art. 148, comma 15° con rif. ai comma 8°
Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata - art. 154, comma 8°
Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte - art. 158, comma 2 lettere d), g), h).
Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi. - art 161, comma 1° e 3°
Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo - art. 162, comma 5°
Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l'apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali - art. 165, comma 3
Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni - art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. b)
Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t. - art. 168, comma 9 bis
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell'equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza - art. 169, comma 9°
Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture - art. 174, comma 4°
Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo - art. 174, comma 5°
Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti dell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo - art. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a)
Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade - art. 175, comma 16°
Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali)- Rientrano in questa ipotesi:
- lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio
- esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc.
- Rientrano in questa ipotesi:
- art. 176, comma 21°
Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade- Rientrano in questa ipotesi ad esempio:
- non osservare l'obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento;
- uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione
- cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione
- in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia
- lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza
- procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade
- non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio
- Rientrano in questa ipotesi ad esempio:
- art. 177 comma 5°
Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze - art. 178 comma 3°
mancato rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo - art. 189, comma 9°
Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc. - art. 191, comma 2
Non dare la precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l'attraversamento di una strada senza strisce pedonali
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
3 punti - Violazioni che comportano la perdita di 3 punti
- art. 148, comma 15° con riferimento al comma 2°
- Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso
- art. 149, comma 4°
- Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose
- art. 153, comma 10°
- Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate
- art. 164, comma 8°
- Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti
- art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. c)
- Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t.
- art. 167, comma 7°
- Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm.
- art. 192 comma 6°
- Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
4 punti - Violazioni che comportano la perdita di 4 punti
- art. 143, comma 11°
- Circolare contromano (non in curva)
- art. 143, comma 13° con riferimento al 5°
- Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie
- art. 161, comma 2°
- Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericolo
- art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. d)
- Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t.
- art. 168, comma 7°
- Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito
- art. 169, comma 8°
- Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio
- art. 175, comma 13°
- Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente
- art. 189, comma 5° primo periodo
- Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
5 punti - Violazioni che comportano la perdita di 5 punti
- art. 141, comma 8°
- Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione
- art. 145, comma 10°
- Violare gli obblighi relativi alla precedenza
- art. 148, comma15° Con rif. al 3° comma
- Mancato rispetto delle regole di sorpasso
- art. 149, comma 5°, secondo periodo
- Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli
- art. 150, comma 5° con riferimento all'art.149 comma 5°
- Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli
- art. 171, comma 2°
- Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni.
- art. 172 comma 8°
- Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini
- art. 172, comma 9°
- Alterare il corretto uso delle cinture.
- art. 173, comma 3°
- Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte
- art. 191, comma 1°
- Violare l'obbligo di precedenza ai pedoni
- art. 191, comma 3°
- Violazione dell'obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l'attraversamento in una strada sprovvista di strisce pedonali
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
6 punti - Violazioni che comportano la perdita di 6 punti
- art. 145, comma 5°
- Mancata osservanza dello stop
- art. 146, comma 3°
- Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico
- art. 147, comma 5°
- Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
8 punti - Violazioni che comportano la perdita di 8 punti
- art. 149, comma 6°
- Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi
- art. 150, con riferimento all'art. 149 comma 6°
- Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone
- art. 154, comma 7°
- Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
10 punti - Violazioni che comportano la perdita di 10 punti
- art. 142, comma 9°
- Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h.
- art. 143, comma 12°
- Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate
- art.148, comma 16° terzo periodo
- Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc..). Sorpasso per veicoli pesanti (> 3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi; sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc..
- art. 168, comma 8°
- Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni
- art. 168, comma 9°
- Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
- art. 176, comma 19°
- Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano
- art. 176, comma 20° con riferimento al comma 1°, lett. b)
- Effettuare retromarcia in autostrada
- art. 176, comma 20° con rif. comma 1° lett c) e d)
- Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d'immissione ed uscita fuori dai casi previsti
- art. 179, commi 2° e 2° bis
- Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità
- art. 186, comma 2° e 7°
- Guidare in stato di ebbrezza
- art. 187, comma 7° e 8°
- Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti
- art. 189, comma 5° secondo periodo
- Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento
- art. 189, comma 6°
- Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento
- art. 192 comma 7°
- Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Depenalizzazione
La Patente
- Articolo:Art. 116 comma 13°
- Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver mai conseguito la patente di guida oppure che guida senza patente perchè revocata o non rinnovata
- Sanzione: da € 2.168,25 a € 8.676,15
- Pagamento in misura ridotta: non ammesso
- Sanzioni accessorie:fermo del veicolo per 3 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni
- Articolo: Art. 126 comma 7°
- Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta.Sanzione:da € 137,55 a € 550,20
- Pagamento in misura ridotta:€ 137,55
- Sanzioni accessorie: fermo del veicolo per 2 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni
Contrassegni di Ciclomotori
- Articolo:Art. 97 comma 9°
- Chiunque abusivamente fabbrica, vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con ciclomotore con contrassegno alterato o contraffatto (fino al 30 giugno 2004)
- Sanzione: € 1.626,45 a € 6.506,85
- Pagamento in misura ridotta: non ammesso
- Sanzioni accessorie: fermo del veicolo per 3 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni
Altre Infrazioni
- Articolo:Art. 74 comma 6°
- Contraffazione, asportazione, alterazione, cancellazione di targhetta del costruttore o numero di identificazione del telaio
- Sanzione:da € 2.168,25 a € 8.676,15
- Pagamento in misura ridotta: € 2.168,25
- Sanzioni accessorie: nessuna
- Articolo: Art. 83 comma 6°
- Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza
- Sanzione: da € 2.065 a € 12.394
- Pagamento in misura ridotta: non ammesso
- Sanzioni accessorie: fermo del veicolo per 3 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni
- Articolo:Art. 88 comma 3°
- Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi un veicolo non adibito a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nella carta di circolazione o autorizzazione
- Sanzione:da € 2.065 a € 12.394
- Pagamento in misura ridotta:non ammesso
- Sanzioni accessorie: fermo del veicolo per 3 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni
- Articolo:Art. 100 comma 12°
- Chiunque circola con un veicolo munito con targa non propria o contraffatta
- Sanzione:da € 1625,45 a € 6506,85
- Pagamento in misura ridotta:non ammesso
- Sanzioni accessorie:fermo del veicolo per 3 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni
- Articolo:Art. 124 comma 4°
- Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'art. 116 comma 13°
- Sanzione: vedi art. 116 comma 13°
- Pagamento in misura ridotta: vedi art. 116 comma 13°
- Sanzioni accessorie: vedi art. 116 comma 13°
- Articolo:Art. 136 comma 6°
- A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno stato estero, non più in corso di validità, si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste dall'art. 116 comma 13°
- Sanzione: da € 2168,25 a € 8676,15
- Pagamento in misura ridotta: non ammesso
- Sanzioni accessorie: fermo del veicolo per 3 mesi o confisca nel caso di reiterazione delle violazioni
- Articolo:Art. 168 comma 8°
- Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte a tutela della sicurezza negli stessi provvedimenti di autorizzazione
- Sanzione:da € 1.626,45 a € 6.506,85 punti 10
- Pagamento in misura ridotta: non ammesso
- Sanzioni accessorie: sospensione della Carta di Circolazione e sospensione della Patente di guida da 2 a 6 mesi
- Articolo:Art. 176 comma 19°
- Sulle autostrade e sulle strade extraurbane è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all'altezza dei varchi nonchè percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito
- Sanzione: da € 1.626,45 a € 6.506,85 punti 10
- Pagamento in misura ridotta: non ammesso
- Sanzioni accessorie: sospensione della Patente di guida da 6 a 24 mesi
Circolazione con Documeni ritirati o sospesi
- Articolo: Art. 216 comma 6°
- Chiunque durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata
- Sanzione: da €1626,45 a € 6.506,85
- Pagamento in misura ridotta: non ammesso
- Sanzioni accessorie:fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (salvo il caso in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa) e confisca del veicolo in caso di violazioni reiterate
- Articolo: Art.217
- Chiunque durante il periodo di sospensione della Carta di Circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo
- Sanzione:da €1626,45 a € 6.506,85
- Pagamento in misura ridotta: non ammesso
- Sanzioni accessorie: sospensione della Patente di guida da 3 a 12 mesi e confisca del veicolo in caso di violazioni reiterate
- Articolo: Art.218
- Chiunque durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente con lo stesso veicolo
- Sanzione: da €1626,45 a € 6.506,85
- Pagamento in misura ridotta: non ammesso
- Sanzioni accessorie:revoca della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e confisca del veicolo in caso di violazioni reiterate
I limiti di Velocità'
I limiti di velocità sono stabiliti sulla base della classificazione amministrativa delle strade e della categoria del veicolo. Elenchiamo qui i limiti previsti per le diverse tipologie stradali e per i diversi tipi di veicoli.
Tutti i veicoli esclusi quelli sotto riportati:
- 130 km/h su autostrade
- 110 km/h su strade extraurbane principali
- 90 km/h su strade extraurbane secondarie e locali
- 70 km/h su strade urbane di scorrimento (previa apposizione di specifici segnali)
- 50 km/h nei centri urbani
- Ciclomotori
- 45 km/h Trasporto merci pericolose (veicolo carico)
- 30 km/h nei centri abitati
- 50 km/h fuori dai centri abitati
- Macchine agricole, operatrici
- 40 km/h con pneumatici
- 15 km/h con cingoli
- Quadricicli
- 50 km/h nei centri abitati
- 80 km/h fuori dai centri abitati
- Autotreni, autoarticolati, autosnodati (compresi i complessi costituiti da autovettura più roulotte o carrello trasporto imbarcazioni)
- 50 km/h nei centri abitati
- 70 km/h fuori dai centri abitati
- 80 km/h in autostrada
- Autobus e filobus di massa a pieno carico sino a 8 tonnellate
- come autovetture
- Autobus e filobus superiori alle 8 tonnellate
- 50 km/h nei centri abitati
- 80 km/h fuori dai centri abitati
- 100 km/h in autostrada
- Autocarri, autoveicoli per trasporto specifico o a uso speciale, autocaravan di massa a pieno carico tra i 35 e i 120 quintali
- 50 km/h nei centri abitati
- 80 km/h fuori dai centri abitati
- 100 km/h in autostrada
- Autocarri, autoveicoli per trasporto specifico o a uso speciale, autocaravan di massa a pieno carico superiore ai 120 quintali
- 50 km/h nei centri abitati
- 70 km/h fuori dai centri abitati
- 80 km/h in autostrada
- Mezzi d'opera non a pieno carico
- 40 km/h nei centri abitati
- 60 km/h fuori dai centri abitati
- Mezzi d'opera a pieno carico
- Vedi limiti delle 2 categorie precedenti
Sanzioni per eccesso di velocità:
- Superamento limiti massimi di non oltre 10 km/h da € 33,60 a 137,55
- Superamento limiti massimi di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h da € 137,55 a 550,20 (punti 2)
- Superamento limiti massimi di oltre 40km/h da € 343,3 a 1376,55 (punti 10) sospensione della patente da 1 a 3 mesi
Casco
Art. 171 del Codice della Strada: uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
1. E' fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei Trasporti:
- Ai conducenti alla guida alla giuda di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonché agli eventuali passeggeri.
- bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purché dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma.
- Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 32,80 a € 131,20. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
- Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
- Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 655,99 a € 2623,96.
- I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Cinture di sicurezza
Articolo 172 : uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
- Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
- M1;
- M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi;
- N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
- Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.
- Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
- gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
- gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
- i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
- gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
- le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
- le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.
- I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.
- I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
- Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
- I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.
- Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 32,80 a € 131,20 . Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
- Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 19,68 a € 78,72
- Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 655,99 a € 2.623,96.
- Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Seggiolini
Per i bambini di età inferiore ai dodici anni con statura al di sotto di un metro e mezzo devono essere utilizzati particolari sistemi di ritenuta, adeguati al loro peso e statura.
Si tratta, a seconda delle diverse classi di peso e/o di età, di seggiolini o di rialzi da applicare al sedile per mezzo delle cinture di sicurezza esistenti e dotati, a loro volta, di cinture proprie.
Eccezionalmente, quando nei posti posteriori il veicolo non sia dotato di sistemi di ritenuta a loro adatti e solo quando si tratta di bambini di età fino a tre anni (in particolare quando si tratti di trasporti occasionali su veicolo che normalmente non li trasportano, e quando il sistema di ritenuta eventualmente presente è già occupato da altro bambino), è possibile il trasporto non protetto, purché siano accompagnati sul posto posteriore da un passeggero di età non inferiore a sedici anni.
Airbag
Generalmente è un sacco in Kevlar (fibre di grafite) che viene collocato nella parte centrale del volante.
In caso di urto violento si gonfia di azoto (gas inerte) ed evita al guidatore di andare a sbattere la testa sul volante.
Il suo funzionamento è abbastanza semplice: attraverso dei sensori di accelerazione in 2-3 millisecondi viene attivato e dopo pochi millisecondi (ca. 30-50) è già completamente gonfio in modo da proteggere il viso del guidatore, evitandogli la collisione con lo sterzo.
Altrettanto velocemente (ca. 120-150 m/sec) si sgonfia in modo da attutire il contatto tra corpo e cuscino e per permettere al viaggiatore di essere soccorso o di uscire dall'abitacolo.
Ormai questi dispositivi sono istallati in numero considerevole in ogni parte dell'automobile: primo tra tutti quello inserito nel cruscotto per proteggere il passeggero seduto davanti, poi quelli laterali, quelli posteriori, quelli sui montanti.
In passato, spesso, questo dispositivo fu messo sotto inchiesta perché in America aveva provocato la morte di alcuni passeggeri che urtando ostacoli a bassissima velocità furono uccisi dall'inutile apertura del dispositivo. Poi si fece tanto per miglioralo e adesso il sistema non entra pìù in funzione per collisioni a bassa velocità: per attivare l'Airbag occorrono ora forti decelerazioni in tempi abbastanza brevi.
Ad es. si apre per urti frontali contro ostacolo fisso alla velocità di circa 20 km/h.
Poggiatesta
Il poggiatesta, è fra i più importanti componenti dedicati alla sicurezza: la sua assenza o il suo errato posizionamento possono provocare gravi lesioni in caso di urto.
Non basta collocarlo approssimativamente all'altezza della nuca: deve essere posizionato con precisione perchè l'escursione del corpo, in caso di tamponamento, è talmente elevata che il capo può essere proiettato all'indietro sino a scavalcare il poggiatesta, piegandosi tanto da provocare "colpi di frusta" o nelle peggiori delle ipotesi, lesioni alla colonna vertebrale.
Per garantire l'esatto posizionamento è sufficiente rispettare due condizioni:
- il punto più alto del poggiatesta deve trovarsi sopra (di 3-5 centimetri) la sommità del capo;
- la distanza nuca-poggiatesta non deve superare i 5-8 centimetri.
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