Sezione relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali, come indicato all'art. 28, c. 1 del d.lgs. 33/2013.
Art. 28. Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.