Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Sezione relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali, come indicato all'art. 28, c. 1 del d.lgs. 33/2013.

Art. 28. Pubblicita' dei  rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
 
1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e  dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati  gli atti e le relazioni degli organi di controllo.